Scheda n.3 – Senato e Governo (v. scheda 1 e 2 su funzione legislativa, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale nei numeri precedenti)
Il Parlamento | ||||
Art. 57 Costituzione | Se passa il referendum – nuovo Art. 57 | |||
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. | Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. | |||
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. | ||||
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. | Abrogato | |||
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. (…) | Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due (…). | |||
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. ……. | ||||
Art.59 …Senatori a vita…. | Sostituito con Senatori della durata di 7 anni | |||
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Art.92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. (…) | Non cambia | |||
Art. 93 (giuramento del Governo davanti al PdRepubblica) | Non cambia | |||
Art.94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata per appello nominale. | Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati. | |||
Art.95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri (…). | Non cambia | |||
Art.99 Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)…composto da esperti…è organo di consulenza…Ha iniziativa legislativa… | abrogato | |||