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Leggi i testi del referendum!

Posted on November 19, 2016November 19, 2016 by noifuturWP

Scheda n.3 – Senato e Governo (v. scheda 1 e 2 su funzione legislativa, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale nei numeri precedenti)

Il Parlamento
Art. 57 Costituzione Se passa il referendum – nuovo Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Abrogato
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. (…) Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due (…).
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. …….
Art.59 …Senatori a vita…. Sostituito con Senatori della durata di 7 anni
 
Il Governo
 
Art.92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. (…) Non cambia
Art. 93 (giuramento del Governo davanti al PdRepubblica) Non cambia
Art.94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata per appello nominale. Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.
Art.95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri (…). Non cambia
Art.99 Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)…composto da esperti…è organo di consulenza…Ha iniziativa legislativa… abrogato

 

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