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Due camere con le stesse funzioni non hanno senso

Posted on November 29, 2016 by noifuturWP

Ragioni e torti non difettano a coloro che si sono espressi per un SI o per un NO al referendum “confermativo” sulla riforma costituzionale. Innanzi tutto sotto il profilo del metodo.

L’art.138 Cost. indubbiamente predilige riforme condivise oltre la maggioranza di governo. Eppure la Costituzione dà iniziativa delle leggi anche al Governo (art. 71) e consente l’approvazione a maggioranza assoluta delle leggi di revisione costituzionale. Sempre sotto il profilo del metodo, di fronte a un panorama politico frammentato, la riforma avrebbe ben potuto essere più sobria, senza la pretesa di toccare molteplici istituti eterogenei tra loro. Con una grave conseguenza: saremo costretti a esprimerci su tutta l’ampia riforma solo con un sì o con un no.

Tuttavia occorre tenere conto che il referendum costituzionale, diversamente da quello abrogativo, è “sospensivo dell’efficacia” di una riforma che, pur votata solo dalla maggioranza assoluta, entrerebbe in vigore anche se non fosse chiesto il referendum “confermativo”. Ciò in quanto la nostra Costituzione (opera dei partiti rappresentati in assemblea costituente) e le sue riforme (necessariamente parlamentari) non dipendono dall’approvazione popolare, cui spetta soltanto un giudizio “sintetico” su contenuti che solo al Parlamento spetta di definire.

Nel merito, possiamo distinguere le riforme in tre parti. Una prima concerne il superamento del bicameralismo paritario. Le giustificazioni di tale riforma ora sono grezze (risparmio dei costi della politica) ora risibili (per velocizzare l’approvazione delle leggi). Ma ne esiste una insuperabile: per mera necessità logica, non avendo alcun senso che due Camere abbiano le stesse funzioni, dovendo quindi avere strutture del tutto analoghe. Si può semmai discutere sulla composizione del Senato, rappresentativo dei territori ma con la presenza di senatori nominati dal Presidente della Repubblica e con gli altri membri scelti “con metodo proporzionale”, cioè per “affiliazione politica” e non territoriale.

Una seconda concerne il rapporto Stato-Regioni. Non c’è dubbio che la riforma determini un accentramento, con l’incremento delle materie di potestà legislativa statale e con la possibilità per lo Stato di invocare l’interesse nazionale per avocare a sé altre competenze legislative. Tuttavia l’avvio di un Senato rappresentativo dei territori introduce la necessità di un confronto politico tra le ragioni dell’unità (Camera) e della differenziazione (Senato), che precede e può depotenziare il conflitto davanti alla Corte costituzionale. La “leale collaborazione” tra lo Stato e le Regioni può meglio svilupparsi nell’ambito di un regionalismo cooperativo piuttosto che conflittuale.

Infine vi sono una serie di modifiche sparse, alcune positive (ad es., il rafforzamento degli istituti di democrazia diretta), altre che dovrebbero dare ragione dell’enfasi (eccessiva) posta sulla riduzione dei costi della politica. Tra queste ultime l’abolizione delle Province, che più correttamente andrebbe vista come parte di un riordino territoriale per condurre, nella prospettiva di una maggiore integrazione europea, ad un’autonomia regionale forte sotto i profili programmatorio e amministrativo, con autonomie locali di dimensioni adeguate.

Paolo Sabbioni

Diritto pubblico U.C.

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