A Milano viene varato un Nuovo Regolamento d’<Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato>. Rispetto al testo deliberato dalla precedente Giunta, stilato grazie ad un lungo e proficuo lavoro tra Consigli di Zona, settori comunali, associazioni, ordini professionali ed enti competenti in materia, vengono apportate leggere modifiche ed integrazioni.
Si tratta di un testo in 60 articoli suddiviso in 7 aree di intervento che ha l’intento di salvaguardare l’ambiente e soprattutto le aree verdi. Contiene numerosi concetti innovativi, primo tra tutti l’applicabilità al verde pubblico, per garantirne la fruibilità a tutti i cittadini e a quello privato, di “bene comune”.
Viene riconosciuta la possibilità per i milanesi di poter contribuire alla riqualificazione e/o alla manutenzione di aree verdi comunali attraverso forme di collaborazione volontaria o mediante sponsorizzazione regolamentate dalla stipula di appositi atti. Oltre all’assegnazione di particelle ortive (i cosiddetti “orti urbani”) rivolte al singolo, è riconosciuta la realtà dei “giardini condivisi” introdotti dalla passata Amministrazione come possibilità offerta a gruppi di cittadini di prendersi cura delle aree verdi di prossimità anche attraverso progetti di natura sociale.
Si prevede che in tutte le aree verdi pubbliche è vietato l’accesso ai veicoli a motore e il cittadino deve mantenere un comportamento tale da non causare danni al patrimonio vegetale né disturbo alla cittadinanza. Ad esempio è vietato lasciare rifiuti e mozziconi di sigaretta, rimuovere e danneggiare tane o nidi di uccelli, appendere oggetti ad alberi e/o arbusti, versare sostanze inquinanti, nutrire gli animali selvatici, deturpare e rimuovere la segnaletica, campeggiare, bivaccare, pernottare ed accendere fuochi. L’eventuale uso di apparecchi di diffusione sonora o di strumenti musicali dovrà avvenire nel rispetto della quiete pubblica.
Vi si distinguono poi:
*le aree ornamentali (aiuole, rotatorie, spartitraffico), dove l’accesso è consentito solo a chi si occupa di manutenzione;
*le aree gioco, dove è vietato fumare e introdurre cani;
*le aree attrezzate per lo sport, il cui utilizzo, nel caso di prossimità ad abitazioni, è consentito non oltre le 22 nel periodo primaverile-estivo e non oltre le 20 nel periodo autunno-invernale;
*le aree cani, dove gli animali possono girare senza guinzaglio ma sotto la supervisione del proprietario, che è tenuto a raccoglierne le deiezioni.
Si regolano anche le attività commerciali, le manifestazioni sportive, gli spettacoli e le attività di animazione, consentite solo se autorizzate dall’Amministrazione garantendo il decoro e la pulizia dell’area circostante.
Ogni operazione di manutenzione, conservazione e restauro di aree verdi deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino storico in cui si opera. Per gli alberi monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela siti in aree pubbliche o private è vietato l’abbattimento salvo parere vincolante del Corpo Forestale dello Stato che può far intervenire solo ditte specializzate.
In caso di nuove piantagioni si privilegiano le specie arboree autoctone o naturalizzate e sono definite rigorose metodologie di intervento per le potature.
Un buon passo avanti.
Andrea Motta