Scheda n.1 – Fiducia della Camera al Governo, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale
Con questo numero diamo l’avvio alla presentazione, nella prospettiva del referendum, dei testi delle due formulazioni a confronto. Ci pare infatti il modo migliore di fare corretta informazione, superando così molte approssimazioni in circolazione (i grassetti sono redazionali, per individuare le parti più dibattute).
Art. 55 Il Parlamento |
Se passa il referendum, nuovo artico 55 |
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
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Identico
Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza (….)
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo
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Art. 83 Il Presidente della Repubblica |
Se passa il referendum Nuovo Art. 83
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Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
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Identico
Abrogato
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
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Art. 135 Corte Costituzionale |
Se passa il referendum, Nuovo Art. 135
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La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
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La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.
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